Art. 6 – Le Università, a partire dall'anno 2005 rilasciano, in edizione bilingue, il certificato “supplemento al diploma” di cui all'art. 11, comma 8, del D.M. 3
novembre 1999, n. 509 in conformità al modello allegato al presente decreto del quale fa parte integrante, fatte salve le integrazioni deliberate dai
competenti organi accademici.
Art. 7 – Il D.M. 30 maggio 2001 citato in premessa, emanato prima dell'entrata in vigore della legge n. 170/2003 istitutiva dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati, è sostituito dal presente decreto.