Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti



Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 prot. n. 198/2003

Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti


VISTO             il DPR 11 luglio 1980 n. 382;

VISTO             l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

VISTA              la legge 27 dicembre 1997 n. 449 ed in particolare l’art. 51, comma 6;

VISTO             il decreto ministeriale 30 aprile 1999 n. 224 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca;

VISTO             il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 con il quale è stato approvato il regolamento concernente l’autonomia didattica degli atenei;

VISTO             il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state individuate le classi dei corsi di laurea;

VISTE              le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del governo approvate dal CIPE il 19 aprile 2002;

VISTA              la legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato convertito il decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali, nel dispositivo, denominata legge;

RITENUTA      la necessità di adottare criteri e modalità per la ripartizione del “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” a decorrere dall’esercizio finanziario 2003;

VISTO             lo stanziamento del capitolo 5552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il corrente anno, ammontante a 78,258 milioni di euro;

ACQUISITO  il parere della Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI);

SENTITO         il Consiglio Nazionale degli studenti universitari (CNSU);

SENTITO         il Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario:

D E C R E T A

Art. 1

1.                  Per i fini di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) della legge, a decorrere dall’anno 2003, l’importo complessivo di Euro 12.726.000,00 è assegnato alle Università in proporzione ai relativi limiti di impegno assentiti dall’Unione Europea per il programma Socrates-Erasmus per ciascun Ateneo relativamente all’a/a 2003/2004.

2.                  Nell’ambito di ciascuna assegnazione i competenti organi dell’Ateneo destinano una quota del contributo in misura non inferiore al 60%, per l’incremento dell’importo mensile della borsa stabilito dal Programma Socrates-Erasmus.

3.                  La quota eventualmente eccedente, ai sensi del comma 2, viene riservata all’accensione di ulteriori borse di mobilità d’importo corrispondente alla misura di cui al medesimo comma.

4.                  Le erogazioni di cui ai commi 2 e 3, sono prioritariamente assegnate alle strutture accademiche che si impegnano al riconoscimento dei periodi di studio all’estero degli studenti in termini di crediti formativi utili per il rispettivo corso di studio.

Art. 2

1.                  Per i fini di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge, a decorrere dall’anno 2003, l’importo complessivo di Euro 10.932.000,00 viene ripartito tra le Università in proporzione al numero degli studenti regolari iscritti ai corsi di laurea  nell’anno di riferimento.

2.                  Per i fini di cui al comma 1, il numero degli studenti è ponderato con un parametro 1,2 o 1,5 rispettivamente per gli Atenei che in base al modello di riequilibrio in vigore risultino sotto-finanziati in misura superiore al 5% o al 10%. Le Università destinano le risorse acquisite prioritariamente alle strutture accademiche con elevato rapporto docenti studenti.

3.                  Ciascun Ateneo eroga agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di cui all’art. 1, primo comma lettera b) della legge di cui alle premesse, assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi statutari. Gli assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui all’art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

4.                  Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica l’importo dell’assegno mensile, rapportato all’impegno richiesto allo studente non superiore a 400 ore per anno, non potrà superare il limite di 4.000 euro per anno.

Art. 3

1.                  Per i fini di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) della legge, a decorrere dall’anno 2003, l’importo complessivo di 24,5 milioni di euro è assegnato alle Università per il potenziamento e/o l’istituzione, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 2 del DM 30 aprile 1999 n. 224, di corsi di dottorato di ricerca finalizzati ad attività di studio afferenti ai seguenti ambiti di indagine prioritari contemplati dalle linee guida per la politica scientifica e tecnologica approvata dal CIPE:

-         Biotecnologie;
-         Processi chimici innovativi;
-         Informatica avanzata multimediale e distribuita;
-         Microelettronica e sensoristica intelligente;
-         Tecnologie innovative per la tutela dell’ambiente;
-         Laser optoelettronica;
-         Tecnologie biomedicali e farmaceutiche;
-         Micro e nano tecnologie;
-         Nuovi materiali strutturali e funzionali;
-         Elettronica, sistemi di attuazione e controllo e reti;
-         Robotica, biomeccanica, sistemi avanzati di progettazione;
-         Tecnologie energetiche innovative.

2.                  Le relative proposte dovranno pervenire al MIUR, entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e sono valutate dal CONVSU il quale esprime il proprio parere entro 30 giorni dal relativo ricevimento, anche tenuto conto dei criteri e delle raccomandazioni formulati dal Comitato stesso nel Doc. 10/03. A tal fine, ai lavori del Comitato partecipano il Presidente della Commissione per l’assegnazione delle risorse finanziarie del “Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)”, il Presidente del Comitato di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché il Presidente della Commissione di garanzia per la selezione dei programmi di ricerca di interesse nazionale (PRIN).

3.                  Le risorse erogate ai sensi del presente articolo sono esclusivamente preordinate al finanziamento delle borse per i tre anni di corso di dottorato e le relative iniziative proposte dagli Atenei sono approvate con decreto del Direttore Generale per l’Università.

4.                  Sono prioritariamente ammessi al finanziamento i corsi istituiti nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 2, comma 3, lettere d) ed e) del decreto ministeriale 30 aprile 1999 n. 224 e nell’ambito di programmi di collaborazione scientifica con Atenei stranieri contemplanti il rilascio di titoli congiunti, ovvero la previsione di tesi in regime di cotutela.

Art. 4

1.                  Per i fini di cui all’art. 1, comma 1, lett. e) della legge, a decorrere dall’anno 2003, l’importo complessivo di euro 3 milioni è ripartito tra le Università in proporzione al numero degli studenti immatricolati nell’a/a  precedente ai corsi di laurea afferenti alle classi 21, 25, 32 e 37 del D.M. 4 agosto 2000.

2.                  Ciascun Ateneo, in relazione al contributo assegnato, con deliberazione del competente organo statutario, determina i criteri e le modalità per il rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti immatricolati ai corsi di laurea di cui al comma 1, per l’anno accademico di riferimento.

3.                  Nella determinazione dei criteri di cui al comma 2, l’Università prevede apposite misure preordinate alla graduazione del rimborso in funzione del merito conseguito dallo studente e delle eventuali risorse riservate a tale scopo nel bilancio dell’Università stessa, ovvero acquisite a seguito di accordi con enti pubblici e privati.

Art. 5

1.                  Per i fini di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) della legge, a decorrere dall’anno 2003 l’importo di 26,6 milioni di euro è assegnato alle Università per il cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all’art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 ed è ripartito sulla base dei seguenti criteri:

                    a)     determinazione della quota media di cofinanziamento del sistema universitario utilizzato per l’attivazione degli assegni in premessa, rapportando  la spesa sostenuta da ciascun Ateneo nel periodo 1998-2002 con le complessive assegnazioni ministeriali, compresa la quota all’uopo consolidata dal 1997 sul Fondo di Finanziamento Ordinario;

                    b)     per ciascun Ateneo, vengono quindi calcolate le risorse proprie effettivamente utilizzate, rispetto al valore medio di cui al punto a);

                    c)     alla spesa prevista nel corrente esercizio per ciascun Ateneo, rilevata dalla specifica Banca-dati MIUR-CINECA, al netto dell’assegnazione ministeriale consolidata sul FFO, viene aggiunta, o sottratta nel caso di risorse proprie inferiori al valore medio, la quota di cui al punto b);

                    d)     i valori così calcolati, percentualizzati rispetto al totale, vengono utilizzati per la ripartizione dello stanziamento di cui trattasi. Gli Atenei che presentino un valore negativo, vengono esclusi dalla ripartizione.

2.                  La rilevazione dei dati sulla spesa prevista nell’anno di riferimento viene effettuata, alla  data del 30 giugno di ciascun anno, tramite la Banca-dati MIUR-CINECA .

Art. 6

1.                  Per i fini di cui all’art. 1, comma 2 della legge a decorrere dall’esercizio 2003, è riservata la somma annua di 7 milioni di euro a valere sullo stanziamento del capitolo 5491 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario.

Art. 7

1.                  Per i fini di cui all’art. 4, comma 4-bis), del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, per l’anno 2003, l’importo di 500.000 euro viene ripartito tra le università per il finanziamento di progetti sperimentali ed innovativi proposti dalle Regioni, previa intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, preordinati alla stipula di convenzioni con le aziende e gli istituti di credito per la concessione agli studenti di prestiti d’onore.

2.                 I progetti di cui al comma 1 sono presentati entro 45 giorni dalla data del presente decreto e sono valutati dal Ministero sulla base di preventivi criteri definiti dal CONVSU che tengono conto delle migliori condizioni di erogazione e di restituzione dei prestiti agli studenti e delle garanzie sussidiarie concordate tra le regioni e le università.

Art. 8

1.                   Per la valutazione delle iniziative contemplate dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224.

Art. 9

1.                  In attuazione delle iniziative contemplate dagli interventi sulla programmazione del sistema universitario, ai sensi del DPR 27 gennaio 1998 n. 25 e successive modificazioni, le quote delle risorse di cui al presente decreto, finalizzate per gli interventi previsti dalla legge, possono essere modificate con decreto del Ministro entro il limite massimo del 10% degli importi di cui all’art. 10.

Art. 10

1.                  Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto per l’esercizio finanziario 2003 e successivi si provvede, quanto a 78,258 milioni di euro a carico del capitolo 5552 e quanto a 7 milioni di euro a carico del capitolo 5491 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario e per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 11

1.                  Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di legge.

 

In corso di registrazione alla Corte dei Conti



Roma, 23 ottobre 2003
Prot. n. 198/2003

IL MINISTRO
F.to Moratti